mercoledì 10 dicembre 2014

Allergie e Intolleranze Alimentari cosa cambia dal 13 dicembre 2014


 Nel giorno di Santa Lucia, il 13 dicembre, entrerà in vigore il regolamento 1169 del 2011. Una novità che riguarda i supermercati e, soprattutto, i menù dei locali. Ecco cosa cambia

Il regolamento 1169 è un testo che mette ordine nella giungla di regole che si era creata negli ultimi anni in materia. Basti dire che con l'approvazione del regolamento 1169 sono state abrogate sei direttive e un regolamento europeo. L'atto prescrive molte informazioni che non dovranno più mancare sulle etichette. L'obiettivo è quello di fornire più elementi possibili al consumatore.


allergia alimentare

Allergie ed intolleranze alimentari, quali sono le differenze? L' allergia è una reazione esagerata del sistema immunitario, che si scatena in risposta ad un antigene però più che di “antigene”,  quando si considera un'allergia alimentare sarebbe più sarebbe più corretto parlare di “allergene”,   il quale è percepito come elemento estraneo dall'organismo. Il sistema anticorpale provoca una risposta immunitaria sproporzionata che può sfociare anche in conseguenza dannose per l' organismo.
 
 
 
 

intolleranza alimentare


 Per intolleranza, invece, il concetto è diverso: il sistema immunitario non viene coinvolto, di conseguenza non si scatena una risposta immunitaria ma in seguito ad un'assunzione abbondante di un determinato alimento, l'organismo "si ribella" perché non riesce a digerirlo correttamente e ne determina una reazione tossica.
 





Cosa cambia, in concreto, dal 13 dicembre?
 
 Per tutti gli alimenti, compresi quelli sfusi, dovrà essere obbligatoriamente indicata la presenza di allergeni tra gli ingredienti, inclusi quelli derivati dalla sostanza allergenica. Quindi le ditte produttrici, ma anche ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, mense, ospedali, bancarelle di fiere, persino compagnie aeree e ferroviarie saranno tenuti ad indicare sull' etichetta le varie sostanze. Anche se fino ad ora i ristoratori e gli esercenti non avevano alcun obbligo verso i clienti allergici. L' Etichettatura inoltre dovrà essere ben visibile.
Le indicazioni obbligatorie riguardanti la denominazione, la quantità netta e il titolo alcolometrico volumico effettivo appaiono nello stesso campo visivo.
Le informazioni obbligatorie appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori ed eventualmente in più lingue.


 
 
 Direttiva UE :
 
 
Gli esercenti possono avvertire a voce i clienti sulla presenza di allergeni?
In teoria sì. In pratica no. Tra le modalità di informazione al consumatore il regolamento 1169/2011 effettivamente comprende anche anche la comunicazione verbale, ma come abbiamo visto prima, nello stesso testo ci si riferisce anche a “caratteri”, “dimensioni” e “stile”. Dunque non sembra esserci scampo: se ci sono allergeni, bisogna scriverlo. Ma è anche una questione di buon senso: come lo spieghiamo a un turista tedesco che nel prodotto ci possono essere tracce di arachidi?

Le indicazioni obbligatorie devono essere facilmente comprensibili e visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. L’altezza «x» dei caratteri deve essere di almeno 1,2 mm (salvo per imballaggi o contenitori di piccole dimensioni).
Le indicazioni obbligatorie riguardano:
  • la denominazione;
  • l’elenco degli ingredienti;
  • le sostanze che provocano allergie o intolleranze (arachidi, latte, senape, pesce, cereali contenenti glutine, ecc.);
  • la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
  • la quantità netta dell’alimento;
  • il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
  • le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
  • il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore o dell’importatore;
  • il paese d’origine o il luogo di provenienza per taluni tipi di carne, il latte o quando la sua omissione potrebbe indurre il consumatore in errore;
  • le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
  • per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
  • una dichiarazione nutrizionale.


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